Statuto Associativo

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

HI-RES DIGITAL APS
CENTRO ARTI MUSICALI & TECNOLOGIE AUDIO IMMERSIVO



COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA’.

Articolo 1 - Costituzione e sede 
E’ costituita una associazione senza scopo di lucro nella forma della associazione di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche  e integrazioni (in seguito indicato come «Codice del Terzo Settore») denominata «Hi-Res Digital - APS» (d’ora in avanti Hi-Res Digital o l’Associazione). La dizione Associazione di Promozione Sociale e l’acronimo APS sono utlizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.

I contenuti e l’ordinamento interno dell’Associazione sono ispirati a principi di democrazia, solidarietà, trasparenza e uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, favorendone la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. La durata della Associazione è illimitata. 

L’Associazione ha la sede legale nel Comune di Cremona. Il Consiglio Direttivo può altresì istituire sedi sociali operative sia fisiche che online a distanza, sedi amministrative e sezioni locali. In tal caso, la variazione di sede legale non dovrà intendersi quale modifica  del presente statuto. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di trasferire la sede sociale principale dove applicabile nell’ambito dello stesso comune.

Articolo 2 - Finalità e attività  
L’Associazione non  persegue  fini  di  lucro  né  diretto  né  indiretto, ed  opera  mediante le  prestazioni dirette, personali e prevalentemente gratuite dei propri aderenti. L’Associazione si prepone di diffondere e stimolare la cultura e la conoscenza delle arti musicali, vocali e strumentali, delle relative arti tecniche finalizzate alla messa in pratica e realizzazione di prodotti musicali e multimediali per audio immersivo, multicanale e binaurale concepiti per la valorizzazione e la diffusione di nuove forme d’arte – secondo le più alte pratiche di competenza e controllo qualitativo - attraverso contatti fra persone, agenzie, enti e associazioni, per il perseguimento di finalità artistiche e culturali, civiche, solidaristiche, di elevazione dell’essere umano e di utilità sociale. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere varie attività, tra cui quelle elencate qui di seguito, a titolo non esaustivo: 
  •  intraprendere  ogni  tipo  di  attività  di  promozione  musicale, tecnica  e  culturale  a  favore  dei  propri  associati sia in presenza presso sedi fisiche che online a distanza,  e  più  in generale assistere e promuovere ogni tipo di iniziativa finalizzata alla valorizzazione e alla produzione di opere sonore di tipo immersivo.
  • operare  secondo  le  modalità  proprie  delle postproduzioni e sincronizzazioni sonore,  allestire  eventi  musicali  e produrre contenuti  audiovisivi, in tutte le loro fasi ed articolazioni.
  • facilitare e sostenere l’istituzione di centri di cultura musicale, postproduzione tecnica musicale e scuole o accademie sulle arti musicali.
  • organizzare  corsi  di  preparazione,  formazione,  aggiornamento  e  perfezionamento  rivolti  prevalentemente ai propri associati, nell’ambito della postproduzione audio immersivo, delle arti musicali, i loro stili, repertori, tecniche e di tutto quanto ad essi connesso, con particolare riferimento alle arti del canto, come sopra indicato.
  • organizzare  e  promuovere  iniziative  di  ricerca,  dibattiti,  convegni,  installazioni per arti figurative e musica, mostre,  spettacoli,  concorsi, festival, rassegne e manifestazioni culturali, prevedendo, eventualmente, anche forme di riconoscimento e sostegno ai partecipanti e/o ad enti ed associazioni con finalità similari.
  • creare e fortificare rapporti con organizzazioni similari in Italia e all’estero, favorirne ed incentivarne la collaborazione con artisti, musicisti, produttori tecnici, partecipare ad iniziative promosse da altre associazioni, enti ed istituti.
  • assumere la gestione di strutture, spazi ed eventi consoni all’adempimento degli scopi sociali.
  • intraprendere  attività  editoriale indipendente a  mezzo  stampa,  video,  computer,  rete,  web,  social  ed  altri  mezzi  consoni, e analogamente  provvedere  alla  pubblicazione  ed  alla  circolazione  di  materiali  informativi  relativi  alle  proprie attività. 
Per  il  perseguimento  delle  predette  finalità,  l’Associazione  svolge  -  principalmente  in  favore  dei  propri  associati, dei loro familiari e conviventi o di terzi - una o più delle seguenti attività di interesse generale, aventi ad oggetto: 
  • Educazione,  istruzione  e  formazione  professionale,  ai  sensi  della  Legge  28  marzo  2003,  n.  53,  e  successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
  • Interventi  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  del  suo territorio,  ai  sensi  del  Decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  • Formazione universitaria e post-universitaria.
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
  • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, artistico, culturale, tecnico o musicale.
  • Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa.
  • Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
  • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.
  • Promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempo di cui all’articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, che saranno individuate dal Consiglio Direttivo sempre nel rigoroso rispetto dei criteri e dei limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Al fine di dare corso alle sopra citate attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Tuttavia, in caso di necessità, ai sensi della Legge Regionale 1/2008, articolo 17, comma 1-e e nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, ferme restando le incompatibilità tra lavoratori e volontari nei termini previsti tempo per tempo dalle normative vigenti. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L’Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti - nazionali o esteri - che perseguano le medesime finalità statutarie, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.

Articolo 3 - Gli Associati
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori, e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Associati Ordinari.

Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano raggiunto la maggiore età. Un minorenne può assumere il titolo di associato solo previo consenso scritto dell’esercente la potestà genitoriale, il quale eserciterà in suo nome il diritto di voto in assemblea. Il socio minorenne potrà comunque candidarsi ad una carica elettiva dell’Associazione solo al raggiungimento della maggiore età, ed al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere per iscritto espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione, le sue norme, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi interni. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l’accoglimento o il rifiuto. Nel primo caso provvede alla relativa annotazione nel Registro degli Associati, nel secondo caso comunica le motivazioni del rigetto al diretto interessato, entro 60 giorni; questi, nei successivi 30 giorni, può richiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea (o se costituito, il Collegio dei Garanti o Probiviri), la  quale  delibera sulle  domande non  accolte  -  se  non  appositamente convocata -  in  occasione della  prima riunione utile.

In caso di mancata comunicazione, trascorsi 60 giorni dal suo ricevimento, la domanda si intende accolta. La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

L’Assemblea degli Associati può nominare Soci Onorari le persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione; i Soci Onorari acquisiscono la qualifica di associato solo successivamente alla accettazione della loro nomina.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione; in particolare, ciascun associato ha il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di associazioni di promozione sociale, nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato; può altresì accogliere  altre persone giuridiche, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4; è pertanto esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Non sono ammesse adesioni che viòlino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti, o a termine.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito tempo per tempo dalle leggi.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona; in relazione all’ammissione degli associati, non ammette alcuna limitazione con riferimento alle loro condizioni economiche e rigetta ogni e qualsiasi forma di discriminazione, di qualunque natura.

E’ tassativamente escluso, a qualsiasi titolo, il trasferimento della quota associativa, come pure i diritti di partecipazione all’associazione. E’ altresì escluso collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo prevalentemente gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Articolo 4 - Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per:
  • decesso
  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa
  • decadenza per perdita dei requisiti previsti dalla Legge, o dallo Statuto, per l’adesione all’Associazione
  • dimissioni volontarie
  • esclusione o radiazione per gravi fatti a carico dell’associato: ad esempio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organismi sociali; per comportamenti ed attività contrastanti alle finalità  dell’Associazione e ai princìpi di democrazia interna; per aver arrecato danni materiali e morali all’Associazione.
A proposito di tali comportamenti, il Consiglio Direttivo dovrà valutare la gravità dei fatti e potrà adottare provvedimenti disciplinari meno pesanti dell’espulsione, vale a dire il richiamo scritto oppure la temporanea sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato, non superiore ad un anno. Il Consiglio Direttivo adotterà tali provvedimenti disciplinari, oppure delibererà la radiazione, tenuto conto della gravità del comportamento o dell’infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva, o di altri comportamenti e infrazioni commesse dallo stesso associato.

Il Consiglio Direttivo dovrà contestare l’addebito all’associato in forma scritta, in modo che egli abbia la possibilità di presentare al Direttivo stesso, sempre per iscritto e nei successivi 10 giorni, le sue controdeduzioni e difese, per un riesame della sua posizione; è sua facoltà chiedere di essere sentito anche personalmente. All’esito negativo del riesame, o decorsi i 10 giorni senza alcuna istanza da parte dell’associato, il Consiglio Direttivo darà corso al provvedimento disciplinare, dandone comunicazione scritta all’associato; questi, entro 15 giorni dalla avvenuta ricezione, potrà ricorrere all’Assemblea (o al Collegio dei Probiviri, se costituito). L’organismo preposto, previo ulteriore contraddittorio, delibererà in via definitiva  entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza dell’associato, senza necessità di alcuna formalità.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intendesse farlo, deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all’associato. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Poiché le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili, gli associati che in qualunque modo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né ad alcun rimborso della quota associativa versata.

Il recesso, l’esclusione o la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli Associati
Gli associati sono tenuti a:
  • osservare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organismi sociali.
  • sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra.
  • versare la quota associativa stabilita annualmente, nell’importo e secondo le modalità prescritte.
  • svolgere le attività preventivamente concordate.
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Gli associati hanno il diritto di:
  • frequentare i locali ove presenti o gli eventi dell’Associazione in modalità a distanza, partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa, usufruire di tutti i servizi.
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali.
  • proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
  • partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e se iscritti da almeno tre mesi, votare direttamente o per delega (anche per l’approvazione e le modifiche  dello Statuto e degli eventuali regolamenti)
  • eleggere ed essere eletti - in quest’ultimo caso se maggiorenni - negli organismi dirigenti.
  • accedere a tutti gli atti ed ai registri dell’Associazione, come sotto specificato.
  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto dell’Associazione e regolarmente documentate, nel rispetto delle normative interne.
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Per quanto riguarda l’accesso agli atti ed ai registri dell’Associazione, l’associato deve proporre richiesta scritta al Presidente, inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso minimo di 15 giorni. Tale accesso potrà avvenire presso la sede dell’Associazione oppure attraverso i sistemi informativi proprietari dell’Associazione con modalità tali da garantire l’accesso nominativo temporaneo delle informazioni consultabili senza  intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione stessa; nel caso in cui l’associato chiedesse di estrarre una copia degli atti, ciò sarà realizzato a cura e spese del richiedente stesso. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza, e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti sociali. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere all’associato la sottoscrizione di un previo impegno a non divulgare e/o utilizzare i documenti e le informazioni da lui apprese.

Articolo 6 - Gli organismi dell’Associazione
Sono organismi dell’Associazione:
  • l’Assemblea degli Associati
  • il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione
  • il Presidente
Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, debbono essere nominati anche l’Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti; tali organismi possono comunque essere attivati qualora l’Associazione ne ravvisasse l’opportunità. Può inoltre essere costituito un Collegio dei Garanti o Probiviri.

Tutte le cariche associative sono elettive e prevalentemente gratuite e hanno una durata di tre anni. Agli associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità degli associati.

Articolo 7 - L’Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea è composta da tutti gli Associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale; hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Registro degli Associati da almeno tre mesi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due associati, se stesso compreso.

Con apposita delibera, è possibile ammettere l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto, anche con sole modalità informatiche, vale a dire mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione e comunicazione via telefax o posta elettronica, all’indirizzo risultante dal Registro degli Associati. Tale avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (a distanza di almeno un giorno dalla prima) e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della riunione.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, e comunque tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata, per iscritto, del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa; in tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. L’assemblea ordinaria è convocata per le seguenti competenze inderogabili:
  • la fissazione dei princìpi e degli indirizzi generali dell’Associazione
  • l’elaborazione di proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali
  • l’approvazione del bilancio d’esercizio
  • l’approvazione degli eventuali regolamenti interni
  • la nomina e la revoca dei componenti degli organismi associativi: il Consiglio Direttivo e, se attivato a seguito di propria delibera, il Collegio dei Garanti o Probiviri.
  • la nomina, se obbligatoria ai sensi del Codice del Terzo Settore, dell’Organo di Controllo, della società di revisione legale o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
  • le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organismi associativi e per l’eventuale azione di responsabilità nei loro confronti.
  • l’esclusione o la radiazione degli associati in caso di ricorso avverso le delibere del Consiglio Direttivo, come precisato nell’art. 4 dello Statuto (in caso di mancata costituzione del Collegio dei Garanti o dei Probiviri).
  • la nomina di eventuali Soci Onorari.
  • l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari
  • le modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto.
  • lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione
  • le delibere su altre questioni attribuite tempo per tempo dalle leggi, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza
Altri compiti dell’Assemblea sono, in via meramente esemplificativa:
  • esaminare le questioni sollevate dai richiedenti, o proposte dal Consiglio Direttivo.
  • ratificare i provvedimenti di propria competenza, ma adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza.
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle adunanze, a disposizione degli associati per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l’Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; la seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno un’ora dalla prima.

L’Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per le modifiche dello Statuto o dell’assetto associativo (fusioni, scissioni o trasformazioni), nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione. In questi casi si applicano le maggioranze previste dai successivi articoli 18 e 19.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 componenti effettivi, eletti tra gli associati - persone fisiche - dell'Assemblea ordinaria, che prima dell’elezione procederà a determinare il numero dei componenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Assemblea, chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura del lavori può nominare o eleggere una Commissione Elettorale composta da tre associati non candidati alle elezioni, per predisporre il seggio elettorale e presiedere le operazioni di voto: questo nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto - di procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie, il Segretario e il Tesoriere. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona. Il Consiglio può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività musicali, vocali e strumentali e un Direttore Tecnico per le attività di produzione e post-produzione audiovisivi. Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione o costituire eventuali commissioni di lavoro, indicandone e nominando i relativi responsabili.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo, a mezzo lettera o cumunicazione elettronica o telefax da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione. Può essere convocato quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo; il Presidente, in questo caso, è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o video- conferenza, purché sia possibile verificare l’identità del consigliere che partecipa e vota.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti; le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri associati o esperti esterni, che intervengono solo con voto consultivo.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo, secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente Statuto.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo, tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi, e sempre nell'ambito dei princìpi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea stessa. Suo scopo specifico è compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

In particolare, e tra gli altri, il Consiglio Direttivo, nella gestione ordinaria, ha il compito di:
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea
  • svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione e dare esecuzione alle delibere assembleari
  • predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione.
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative.
  • deliberare in merito ad eventuali giudizi attivi e passive
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati, per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione
  • determinare l’importo della quota associativa per ogni anno
  • accogliere o respingere, con apposita delibera, le domande di adesione di aspiranti aderenti, e curare la tenuta e l’aggiornamento del Registro degli Associati
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati, ivi compresa l’espulsione, e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associate
  • elaborare il bilancio d’esercizio da sottoporre all’Assemblea, con tempistiche e modalità che rendano possibile la sua approvazione entro la fine del mese di aprile
  • individuare  le  attività  diverse  di  cui  all’art.  6  del  Codice  del  Terzo  Settore,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, esperibili dall’Associazione
  • trasferire la sede sociale ove configurata nell’ambito dello stesso Comune, nonchè istituire sedi secondarie, sedi amministrative e sezioni locali e a distanza.
  • istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i gli associati
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, come pure in caso di decadenza dalla carica o di assenza ingiustificata  per tre volte consecutive, il Consiglio stesso provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. I nuovi componenti rimarranno comunque in carica fino alla scadenza naturale ed originaria del Consiglio Direttivo.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli associati, a cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell’organismo fino alla sua naturale scadenza.

Tuttavia, qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare entro 15 giorni l’Assemblea degli associati per procedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio può delegare l’ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo, le cui riunioni devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Articolo 9 - Il Presidente ed il Vice Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di tre anni. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; in tal senso compie tutti gli atti amministrativi che impegnano l’Associazione stessa, e li sottoscrive.

In via esemplificativa e non esaustiva, il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura, ed a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze; è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute; in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Analogamente, convoca l’Assemblea degli Associati e ne sottoscrive il verbale.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, per gravi motivi, a maggioranza dei presenti.

Al massimo un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni; in tal caso, per ogni atto, deve operare con firma congiunta con il Tesoriere.Il Vice Presidente gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell’Associazione. Tali compiti possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro Consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere. Egli relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell’Associazione. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per procedere ad una nuova elezione.

Articolo 10 - Il Segretario
Il Segretario, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni; ha il compito di gestire la Associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque di ogni altro incarico demandato dal Presidente, o non riservato dal presente Statuto alla competenza di altri organismi.

In particolare il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione; si occupa delle comunicazioni interne all’Associazione; redige i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; tiene aggiornato il Registro degli Associati; assicura idonea pubblicità agli atti, ai registri ed ai libri associativi.

Articolo 11 – Il Tesoriere
Il Tesoriere, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni; di concerto con il Presidente, cura ogni aspetto amministrativo, finanziario ed economico dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

In particolare, cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche;  controlla la tenuta dei libri contabili; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; a tal fine, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione. Infine, predispone (dal punto di vista contabile) la bozza del bilancio d’esercizio, ai fini della sua formale presentazione, in tempo utile, al Consiglio Direttivo e di riflesso all’Assemblea degli Associati. 

La carica di Tesoriere può essere attribuita al Segretario e quindi svolta da una medesima persona.

Articolo 12 - Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, anche monocratico, deve essere nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o eventualmente qualora l’Associazione lo ritenga opportuno.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione, e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo settore.

L’Organo di Controllo, se di natura collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea; esso elegge al suo interno il Presidente. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili; possono essere revocati dall’Assemblea solo per giusta causa.

I componenti dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni all’Associazione e non appartenere ad essa; devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’art. 2399 del Codice Civile; il componente dell’Organo di Controllo o - in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi componenti - deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere anche le funzioni di revisione legale dei conti e pertanto svolgere le seguenti attività:
  • esercitare il controllo contabile e verificare, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
  • verificare  se il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano
  • esprimere con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio
  • verificare la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
Di ogni seduta deve essere redatto il verbale, che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

L’Organo di Controllo ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; se di natura collegiale, tale diritto spetta al presidente, il quale, in caso di impedimento, può delegare un altro componente del collegio.

Articolo 13 - Revisione legale dei conti
Al ricorrere dei requisiti dimensionali previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo, ma solo in presenza dei requisiti indicati nel precedente art. 12.

Articolo 14 - Il Collegio dei Garanti o dei Probiviri e il Foro competente
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti o dei Probiviri. Esso è l’organismo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione; è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, i quali subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei componenti effettivi. Essi sono eletti dall’Assemblea, scegliendoli tra soggetti dotati di indubbia moralità, eventualmente anche tra i non associati; ma se fanno parte della Associazione, non possono ricoprire alcun’altra carica sociale. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come associato (ai sensi dell’art. 3); sulle decisioni di espulsione degli associati (ai sensi dell’art. 4); sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia - salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto - entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta e/o ricorso.

Di ogni seduta deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, nominati di volta in volta; esso dovrà essere approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, in relazione alle materie deferite al Collegio stesso, ai sensi del presente Statuto. Per ogni controversia che non sia stata definita nei termini suddetti, è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.

Articolo 15 - Il Patrimonio sociale e le risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; esso è indivisibile ed è costituito, a mero titolo esemplificativo, da:
  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
  • i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi
  • il fondo di riserva
Le entrate dell’Associazione, a mero titolo esemplificativo, sono costituite da:
  • quote associative ed altri tipi di contributi degli associati.
  • proventi delle attività a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi
  • proventi derivanti dal proprio patrimonio e rendite patrimoniali in genere
  • contributi di private
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche
  • rimborsi derivanti da convenzioni
  • donazioni e lasciti testamentari
  • proventi da attività di raccolta fondi
  • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, ivi comprese - ma nel rispetto delle previsioni del Codice del Terzo Settore - anche le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale.
Per quanto riguarda la raccolta fondi, ai sensi di legge può essere esercitata attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Più in particolare, può essere attivata anche in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Articolo 16 - Il Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione, ed in ogni caso in modo che essa lo possa deliberare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; eventuale deroga può essere prevista solo in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando sarà reso operativo.

Il bilancio è composto dal solo rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro. In caso di ricavi superiori, esso sarà costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale - con l’indicazione dei proventi e degli oneri - e dalla Relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle Ainalità istituzionali.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea degli Associati con attinenza alla formulazione delle linee generali delle attività dell’Associazione.

Nel caso in cui venissero svolte attività diverse da quelle istituzionali, è obbligatorio indicare espressamente nei documenti di bilancio il loro carattere secondario e strumentale, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche  ed integrazioni. A seconda dei casi sopra descritti, tale indicazione andrà inserita in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o all’interno della Relazione di missione.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, o altre proprie disponibilità agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organismi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si ribadisce che tutte le cariche elettive sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alle decisioni dell'Assemblea degli Associati. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Nel caso di raggiungimento dei livelli dimensionali previsti dalla legge - in termini di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate - l’Associazione provvederà anche alla redazione del cosiddetto Bilancio Sociale, che andrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel proprio sito Internet; le competenze degli organismi e l’iter di approvazione sono analoghi a quanto statuito per il bilancio ordinario.

Nel caso di raggiungimento dei livelli dimensionali previsti dalla Legge - in termini di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate - l’Associazione provvederà a pubblicare annualmente, ed a tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Articolo 17 - Libri sociali
L’Associazione deve tenere i seguenti libri, aggiornabili anche in modalità informatica, a cura del Consiglio Direttivo, tranne quando diversamente indicato:
  • il Registro degli Associati
  • il Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
  • il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
  • il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo
  • il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito, a cura del medesimo organismo
  • il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli eventuali altri organismi associativi, se istituiti, tenuti a cura degli organismi a cui si riferiscono
Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri, facendone richiesta scritta al Presidente, secondo le modalità dettagliate nell’art. 5 del presente Statuto.

Articolo 18 - Modifiche dello Statuto e dell’assetto associativo
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. Pertanto lo Statuto può essere modificato solo dalla Assemblea straordinaria (validamente riunita secondo le regole della prima e della seconda convocazione, come previsto dall'art. 7) ma in ogni caso con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati aventi diritto. Analoghe procedure vanno seguite nel caso di assunzione di delibere di fusione, scissione e trasformazione dell’Associazione, ma in questo caso è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Articolo 19 - Scioglimento dell’ Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati; l'Assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. Si ribadisce che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli Associati.

Per dare attuazione a quanto deliberato, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio  del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (in particolare la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Articolo 21 - Norme transitorie
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea. Le clausole del presente Statuto, incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del T.U.I.R. e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Allo stesso modo, le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina dello stesso Codice debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.


Cremona, 12 Dicembre 2023




HI-RES DIGITAL APS
IMMERSIVE AUDIO & MUSIC ARTS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUITA IN DATA 12 DICEMBRE 2023

ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE TERZO SETTORE RUNTS 19 AGOSTO 2024, NUMERO 141647. REGISTRAZIONE DELLO STATUTO ORIGINARIO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI CREMONA 14 DICEMBRE 2023 - NUMERO 1223 - SERIE 3 - IDENTIFICATIVO TH223L001223000MD.
INTEGRAZIONE 23 LUGLIO 2024 – NUMERO 770 – SERIE 3 – IDENTIFICATIVO TM224L000770000DD.